Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
cnce
logoperhead7

Accordo Prevedi per i lavoratori assunti dal 1° Ottobre 2025 e con durata del rapporto di lavoro inferiore a

2025-10-21 16:00

Cassa Edile Avellino

Tabelle Contributi, Accordi e Contratti, Imprese e Consulenti, Lavoratori, Previdenza Complementare,

Accordo Prevedi per i lavoratori assunti dal 1° Ottobre 2025 e con durata del rapporto di lavoro inferiore a 3 mesi

Per i lavoratori (operai e impiegati) assunti a far data dal 1° ottobre 2025, il contributo contrattuale destinato al Fondo Prevedi è dovuto solo per

Per i lavoratori (operai e impiegati) assunti a far data dal 1° ottobre 2025, il contributo contrattuale destinato al Fondo Prevedi è dovuto solo per i rapporti di lavoro con durata superiore a 3 mesi. 

Ricorrendo tale ipotesi, il contributo contrattuale sarà versato al Prevedi dal Datore di Lavoro a partire dal 4° mese successivo all'assunzione, per importo che ricomprenda la somma del contributo relativo ai primi tre mesi. 
In ipotesi di durata del rapporto di lavoro inferiore a 3 mesi, invece, sarà riconosciuto dal datore di lavoro in favore degli impiegati e degli operai un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nelle tabelle A e B (rispettivamente) allegate all'accordo di cui trattasi. 

 

Per lo scopo: 

-    i valori mensili riportati in tabella (A), per gli impiegati, dovranno essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto lavorativo, e saranno riconosciuti unitamente alle competenze di fine rapporto;
-    i coefficienti orari riportati in tabella (B), per gli operai, dovranno essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente prestato nel periodo di durata del rapporto di lavoro. L'importo, così determinato, sarà versato dal datore di lavoro, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile. Quest'ultima, poi, provvederà alla relativa liquidazione in favore dell'operaio, in concomitanza con l'erogazione della GNF.