Copyright@2016  Cassa Edile della provincia di Avellino
tel: 0825 622581/2  fax: 0825 622868  
mail: info@cassaedileavellino.it  pec: AV00@infopec.cassaedile.it
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La Cassa Edile della Provincia di Avellino - ente assistenziale e previdenziale del settore delle costruzioni- è stata costituita nell'anno 1962 per espressa previsione della contrattazione collettiva di lavoro dell'edilizia sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative in campo nazionale, rispettivamente, l'Associazione dei Costruttori Edili -ANCE-, e le organizzazioni Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil.
La funzione assegnata dal contratto collettivo nazionale di lavoro alle Casse Edili si sostanzia in un rapporto di intermediazione, fra le imprese iscritte ed i lavoratori delle medesime, avente ad oggetto la erogazione in favore di questi ultimi di quota parte del salario preventivamente accantonato dai datori di lavoro (c.d. "accantonamento") e -ai sensi di apposite regolamentazioni nazionali- la gestione di particolari istituti, quali, per esempio, l'Anzianità Professionale Edile Ordinaria (c.d. APE Ordinaria, erogata in favore dei lavoratori che abbiano maturato nel corso di ogni biennio almeno n. 2.100 ore) ed il rimborso alle imprese del trattamento economico dalle stesse dovuto ai lavoratori nei casi di malattia ed infortunio.
In particolare, l'istituto dell' "Accantonamento", vale a dire la remunerazione differita per ferie e gratifica natalizia, assume particolare rilevanza in un settore (come quello edile) caratterizzato da una elevata frammentazione delle organizzazioni produttive, dalla temporaneità degli insediamenti lavorativi e dalla grande mobilità dei lavoratori.
Attraverso la gestione accentrata di tale remunerazione, vengono assicurate al lavoratore -in unica soluzione e a scadenze prefissate- le liquidazioni di spettanze retributive che, diversamente, dovrebbero essere liquidate per ratei in numero esattamente pari ai cambiamenti di ditta del lavoratore medesimo nel corso dell'anno.
Le Casse Edili hanno ampliato le proprie funzioni nel corso degli anni con la previsione e la istituzione di meccanismi assistenziali in favore dei lavoratori edili, previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro ma disciplinati autonomamente da ciascuna Cassa a livello provinciale. Si considerino, per esempio, le prestazioni di tipo sanitario, l'assistenza allo studio, l'assistenza in favore delle famiglie con figli portatori di handicap ecc...
La Cassa Edile della Provincia di Avellino è una delle 120 Casse Edili operanti in Italia, ciascuna dotata di propria autonomia giuridica e patrimoniale, competenza territoriale provinciale, ed amministrata pariteticamente dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Per quel che concerne l'organizzazione interna delle risorse dell'Ente, le attività di gestione sotto i profili economico, patrimoniale e finanziario, la composizione degli suoi organi di amministrazione e di controllo, vale a dire il Comitato di Presidenza, il Comitato di Gestione, il Consiglio Generale ed il Collegio dei Sindaci, inoltre, per ciò che concerne lo svolgimento delle funzioni che le sono assegnate in via istituzionale, la Cassa Edile risponde alla disciplina dell'art. 37 del CCNL ed alle previsioni del proprio statuto.
In attuazione delle disposizioni contenute nel CCNL, i compiti di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse sono demandati alla Commissione Nazionale Partitetica delle Casse Edili (CNCE).
L'iscrizione alla Cassa Edile consente alle imprese la fruizione dei particolari servizi assicurati dagli altri Enti Paritetici del Settore dell'Edilizia, vale a dire la Scuola Edile ed il Comitato Paritetico Territoriale (CPT). Tali Enti, in Provincia di Avellino, sono stati accorpati in un unico Ente denominato C.F.S. (Centro per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia), preposto allo svolgimento di peculiari attività nel campo della formazione delle maestranze edili ed in quello della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.
La Cassa Edile, pur essendo un ente di natura privatistica, assolve -anche- una rilevante funzione di tipo pubblicistico con il rilascio della certificazione di regolarità contributiva, attraverso cui attua la verifica dell'osservanza degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro e dalle leggi vigenti.
Tanto, a tutela dei diritti dei lavoratori, per la continuità nella erogazione dei trattamenti economici agli stessi dovuti per le prestazioni lavorative realizzate, ma anche nell'interesse proprio delle imprese, che coincide con il rispetto da parte di ogni operatore economico dei principi di corretta e leale concorrenza nell'ambito del particolare comparto economico.
La Cassa Edile, peraltro, è preposta alle particolari funzioni concernenti la previdenza integrativa del settore dell'edilizia, introdotta nell'ano 2003 con la costituzione del Fondo "Prevedi", provvedendo alla raccolta delle adesioni e delle contribuzioni, nonché al controllo della regolarità delle medesime (cfr. trattazione esposta nel link di questo sito dedicato alla previdenza complementare).
In sintesi, le attività assegnate alle Casse Edili dalla contrattazione collettiva di lavoro e dagli accordi delle parti sociali dell'edilizia possono sintetizzarsi come segue: erogazione ai lavoratori di una quota parte del salario preventivamente accantonato dai datori di lavoro (remunerazione differita per ferie e gratifica natalizia); erogazione di particolari prestazioni di natura remunerativa, quali, per esempio, l'Anzianità Professionale Edile Ordinaria - APE; erogazione ai lavoratori di importi per assistenze extracontrattuali; erogazione alle imprese di importi a titolo di rimborso del trattamento economico dovuto ai lavoratori nelle ipotesi di assenza per malattia od infortunio; gestione della previdenza complementare – Fondo Prevedi; rilascio della certificazione di regolarità contributiva “D.U.R.C.” .
A chiusura della trattazione sulle funzioni della Cassa Edile, sembra opportuno rammentare che, a seguito del protocollo di intesa sottoscritto in data 1° luglio 1998 dal Prefetto di Avellino, dall'Associazione dei Costruttori Edili, e dalle organizzazioni Filca Cisl, Feneal Uil e Fillea Cgil, inoltre dalle Direzioni Provinciali di Inps, Inail, Ufficio del Lavoro e Provveditorato alle OO.PP., la Cassa Edile della Provincia di Avellino è divenuta parte integrante dell'Osservatorio sui Pubblici Appalti, organismo che, avvalendosi di particolari sinergie fra gli enti ed istituti che lo compongono, inoltre attraverso lo scambio di informazioni ed il coordinamento degli interventi ispettivi e di prevenzione, assolve funzioni di contrasto dei fenomeni del lavoro nero e dell'evasione contributiva.
La Cassa Edile ha accresciuto nel tempo le peculiarità delle proprie funzioni, per effetto -anche- del controllo attuato sul rispetto -da parte degli operatori del comparto edile- dei principi sanciti dalla contrattazione collettiva di lavoro.
L'Ente contribuisce in tal modo alla creazione delle condizioni necessarie per l'osservanza dei principi di sana e corretta concorrenza fra le imprese, e contrasta -nel contempo, per espressa previsione della legislazione vigente- il lavoro nero e le varie forme di irregolarità contributiva.
Tanto, in modo particolare, attraverso la certificazione della regolarità contributiva delle imprese, sia nel campo degli appalti pubblici che nel settore dei lavori privati.
Come noto, a partire dal primo gennaio 2006, la modalità di assolvimento di tale caratteristica funzione ha registrato una evoluzione strutturale con l'introduzione della certificazione unica di regolarità contributiva delle imprese, denominata anche in forma abbreviata DURC, che viene rilasciata da parte dello Sportello Unico Previdenziale ubicato presso la Cassa Edile.
Per Documento Unico di Regolarità Contributiva si intende il certificato che, a seguito di un'unica richiesta presentata allo Sportello Unico, attesta contestualmente la regolarità dell'impresa in ordine agli adempimenti obbligatori verso Inps, Inail e Cassa Edile. Tali adempimenti sono verificati sulla base di ciascuna normativa di riferimento degli enti medesimi ed in relazione alla esecuzione di ciascuna opera riguardante i lavori pubblici ed i lavori privati in edilizia.
La nuova certificazione ha sostituito gli attestati un tempo rilasciati in modo distinto dai tre enti od istituti citati, ed assume valenza, in relazione ai lavori pubblici, per la partecipazione delle imprese alle gare di appalto, la verifica dell'autocertificazione, l'aggiudicazione dell'appalto, la stipula del contratto, la liquidazione dei SAL, il collaudo e la liquidazione degli stati finali per lavori eseguiti. Essa, peraltro, costituisce condizione necessaria per i lavori edili privati, in relazione ai quali la certificazione viene richiesta dai Comuni all'atto della dichiarazione di inizio lavori.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è stato introdotto ai sensi delle previsioni della Legge n.266/2002 e del D.Lgs. n.276/2003, e risponde ai principi di una convenzione stipulata fra INPS, INAIL e Casse Edili, avente ad oggetto le modalità e le regole per il rilascio della certificazione (per quel che concerne i principi della regolarità contributiva delle imprese e quelli per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, cfr. il link in questo sito dedicato al DURC).
La convenzione citata, fra l'altro, prevede -come detto- la collocazione dello Sportello Unico Previdenziale per il DURC presso le Casse Edili ed abilita in via esclusiva a tale funzione le Casse regolarmente costituite in ciascuna provincia dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative in campo nazionale nell'ambito del settore edile, che applicano il principio di autonomia contrattuale e di reciprocità sancito dalle leggi e dagli accordi vigenti. In particolare, si confronti il comma 76, art. 9, della Legge 415 del ‘98, l'Avviso Comune del 16.12.2003, e gli accordi -anche per il settore artigiano- del 18/12/98 e 19/09/2002.
La nascita del Documento Unico di Regolarità Contributiva è stata accompagnata da una ulteriore fondamentale novità per il Sistema delle Casse Edili, vale a dire la istituzione della Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari (B.N.I.) presso la Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili (C.N.C.E.). Al riguardo, ogni Cassa Edile è tenuta a fornire mensilmente -in via telematica- alla BNI l'elenco delle imprese non in regola sotto il profilo degli adempimenti contributivi verso la Cassa Edile e ad aggiornare tale elenco con la medesima cadenza.
La Cassa emette il DURC -con attestazione della posizione contributiva dell'impresa nei riguardi dei tre enti od istituti assistenziali e previdenziali- dopo aver verificato la regolarità dei versamenti dell'impresa, e dopo aver verificato presso la Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.
Il Durc risponde ad una duplice finalità: realizzare maggiori servizi per le imprese e le stazioni appaltanti, che ricevono le attestazioni di regolarità sulla scorta di un'unica domanda rivolta allo Sportello Unico Previdenziale; in aggiunta, conseguire maggiore efficienza nello svolgimento delle attività poste a carico degli Enti Certificatori, i quali cooperano attraverso l'adozione di procedure telematiche per lo scambio vicendevole dei dati.
Al riguardo, giova sottolineare che, nel corso degli ultimi 15 anni, gli interventi del legislatore aventi ad oggetto la fissazione dei principi sulla regolarità contributiva delle imprese assegnano, tutti, indistintamente, un ruolo importante alle Casse Edili nella certificazione della regolarità contributiva delle imprese.
Tanto, sia nel settore dei pubblici appalti -si pensi alla Legge n. 55 del ‘90, al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri n.55 del ‘91 ed alle norme della Legge Merloni-, sia in materia di sgravi contributivi -come le norme inserite nella Legge n.341 del ‘95-, ma anche in tema di accertamento dei requisiti di qualificazione per la esecuzione di opere pubbliche (si veda al riguardo la normativa concernente le S.O.A.).
Per quanto detto, le Casse Edili, ritenute dal legislatore strumenti sussidiari degli organismi della funzione pubblica e preposte ad attività peculiari di controllo del settore delle costruzioni, segnatamente, il controllo della regolarità contributiva e la verifica dell'adeguatezza delle organizzazioni produttive a partecipare alle gare dei lavori pubblici, hanno potuto assicurare nei fatti -e saranno in grado sempre più di assicurarlo in futuro- un prezioso ed efficace sostegno alla Pubblica Amministrazione, sia nel campo della lotta al lavoro sommerso che in quello della tutela dei diritti dei lavoratori.

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